Copyright 2.0 rischi e difese

[space height=”10″] Il diritto di autore, o copyright, nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, meritevoli di tutela giuridica e morale, rimane uno dei più controversi. Questo perché le opere prodotte altro non sono che una serie di beni immateriali come opere letterarie, testi, immagini, musiche e simili.

Se a questo si aggiunge che, a seguito delle modifiche legislative, gli adeguamenti all’ordinamento comunitario e ai trattati di cooperazione internazionale, nella trascrizione del codice della proprietà intellettuale (Cpi) questo, il copyright, sia stato escluso, significa che il nostro legislatore conferisce un posto in parte subordinato rispetto a tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale. Per la sua tutela, tuttavia permane il riferimento del datatissimo testo normativo del 1941 che evidenzia questo status “secondario” pur in presenza di ampliamenti giudiziali di garanzie (mediante interpretazione estensiva dei giudici nazionali).

La cosa si complica se consideriamo i rischi di plagio, riproduzione e violazione del diritto d’autore quando ci immergiamo nell’immenso mare del web. Il lavoro di creativi, di digital writer, blogger, intellettuali e soprattutto di professionisti è costantemente messo in pericolo dalla velocità e dalla immediata disponibilità dei loro testi che viaggiano nella rete.

Di norma per riprodurre un’opera si ricorre alle cosidette royalty permettendo così di tutelare e “premiare” il creatore mediante compensi (in diritti sulla pubblicazione o denaro).

Per ogni tipologia di opera la legge italiana ad esempio prescrive diverse modalità  di utilizzo o duplicazione

  • Per articoli, testi, e-mail e testi di canzoni secondo le disposizioni di cui all’art.70, L. 633/1941
  • Per musica, Mp3, Wave e altri formati digitali, l’art 171, ter, della suddetta legge.
  • Per fotografie, immagini, ritratti di persone, artt. 87 e succ., e art. 96.
  • Per software, codici, programmi informatici, art.171 della legge 248/2000
  • Per le opere cinematografiche poi, il riferimento normativo rimane sempre la legge del 1941 (e successive  modifiche)

La prima difesa da operare ha a che fare con il “buon senso“. Che si lavori sul web, si riproduca del materiale non proprio, se si utilizza qualche documento, foto, immagine, video o musica, la regola resta sempre e comunque una: che ricade anche nelle regole del “vivere civile”, ossia quella di citare sempre e comunque le fonti, poiché anche se non pienamente cosciente dei rischi che si corrono, la buona fede dell’utilizzatore, anche se in situazione di violazione, potrà porre rimedio al danno. Vige l’atavica regola de “la mia libertà finisce dove inizia la vostra

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La presenza di Copyright altro non fa che rendere esplicito che l’opera è protetta legalmente, in mancanza di tale indicazione non ci si può comunque sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti della stessa. Si può richiedere l’autorizzazione, riportare una citazione, un riassunto, purché se ne indichi, citi e riporti (mediante link diretto, magari) la fonte (sia che si tratti di un testo che di altri mezzi). 

Di recente, l’Autorità Indipendente per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha pubblicato il nuovo regolamento in materia di tutela del diritto d’autore, con la finalità di migliorare le garanzie legali per le opere digitali, e per sperimentare soluzioni più efficaci contro ogni forma di contraffazione delle opere. Ha infatti semplificato le procedure per il ricorso in sede giudiziale, ne ha ridotto i tempi, ha stilato un elenco di criteri utili in fase di giudizio, circa i requisiti formali e sostanziali per la valutazione delle violazioni. Allo stesso scopo ha poi inasprito le pene (dall’oscuramento del sito web in cui la violazione è avvenuta e accertata fino alle ammende pecuniarie).

Resta irrisolta e in qualche modo scoperta la questione sulla difficoltà di individuare, per il fenomeno della digitalizzazione, sia l’opera che l’autore originario, poiché la possibilità per l’operatore interattivo di prelevare elementi, manipolarli, integrarli e introdurli nel sistema come un quid novi distinto ed autonomo, è cosa che presenta caratteristiche di possibile quanto facile attuazione.” Come se in parte il tutto dipendesse dalla mancata differenziazione e anzi dalla sempre più debole distinzione tra proprietà intellettuale e proprietà industriale, così come Luciano Daffara e Antonio D’addio (in La rivoluzione multimediale: cos’è e quali nuove problematiche giuridiche introduce.)  paventavano agli albori del web, oggi la soluzione auspicabile sarebbe quella di ricercare un diverso approccio metodologico proprio partendo da una più netta separazione degli argomenti per un più puntuale sistema di tutela dell’opera di ingegno dei principi che sostanziano la natura giuridica del copyright.

 

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