Diritto all’Oblio: la gogna infinita di internet

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È possibile cancellare per sempre dal web le tracce di un crimine commesso? Sì, se ci sono i presupposti per esercitare il Diritto all’Oblio. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il Diritto all’Oblio: dal giornale al web

Il Diritto alla Cancellazione o Diritto all’Oblio entra in gioco nel momento in cui il reo ha scontato la pena per il crimine compiuto e desidera che la stampa “dimentichi” l’accaduto. In altre parole, ciascun cittadino può reclamare il diritto alla cancellazione del proprio nome dalla cronaca relativa a un fatto criminoso passato.

Perché un giornale possa pubblicare o ripubblicare una notizia, infatti, questa dovrà essere: vera, attuale e d’interesse pubblico. Va da sé che il furto di una mela compiuto dal Sig Rossi nel 2008 (e per cui ha scontato la relativa condanna) non dovrebbe comparire nelle pagine di cronaca di nessun giornale. Diversamente, come si potrebbe pensare a un suo reinserimento sociale? Senza contare l’inflizione di una punizione extra oltre a quella precedentemente subita.

I media coinvolti possono essere diversi (stampa, radio, tv), ma se l’articolo di un giornale diventa carta straccia il giorno dopo, la stessa cosa non può dirsi di un post sul web. Con l’avvento di internet la questione è diventata più complessa, perché la durata online delle notizie è potenzialmente infinita.

Il Diritto all’Oblio secondo la legge

Il Diritto all’Oblio non è che un’elaborazione giurisprudenziale cioè non esiste una legge specifica di riferimento. Per cui la decisione finale spetta a un giudice, chiamato a valutare caso per caso.
Una delle questioni più problematiche è la “scadenza” della notizia pubblicata. Dopo quanto tempo è possibile considerarla non attuale? Alcune sentenze hanno fissato la soglia di attualità a due, tre anni dall’accaduto. Supponiamo che ai tempi in cui il Sig Rossi rubò la mela, la notizia sia stata riportata da una serie di quotidiani online. Cosa dovrebbe fare per farla scomparire dal web e dai risultati di Google? Te lo spieghiamo subito.

Come esercitare il Diritto all’Oblio sul web

Chi, come il Sig Rossi, desidera veder cancellare dal web ogni traccia di un passato più o meno criminoso dovrebbe rivolgersi, innanzitutto, a un buon legale. Una volta fatto, potrà procedere in uno dei modi elencati qui di seguito.

  1. Inviare una diffida al Titolare dei Contenuti (giornale online).
  2. Far ricorso al Garante della Privacy.

Nel primo caso il Titolare dei Contenuti dovrà rimuovere la pagina o rimuovere i tag che ne consentono l’indicizzazione o eliminare il nome dell’interessato e i relativi tag. Qualora ciò non avvenisse, rinunciando al risarcimento, si ricorre al Procedimento Civile in Via D’Urgenza ex art. 700 cpc. Si pensi, ad esempio, a un genitore preoccupato che il figlio, imparando a leggere, possa scoprire notizie che andrebbero comunicate con una certa cautela. La loro rimozione dal web potrebbe considerarsi urgente? Probabilmente sì.

Un’altra opzione è quella di far ricorso al Garante della Privacy, chiedendo a Google l’eliminazione delle pagine interessate dai risultati delle ricerche.
La sentenza della Corte di Giustizia del 2014 (C. Giust. UE, causa C-131/12, pubblicata il 13.05.2014, dalla Grande Sezione) lo ha reso infatti co-responsabile in casi come questi, per via del trattamento dei dati degli utenti. A tal scopo, Google ha messo a disposizione un apposito link attraverso il quale è possibile inoltrare la propria richiesta di cancellazione. Tuttavia. esistono numerosi vincoli perché venga accettata. La sfida è capire dove finisce il diritto all’informazione e dove inizia il diritto alla privacy (e viceversa). Ecco, perché eliminare le tracce di una notizia a carattere penale o che chiami in causa la responsabilità professionale è quasi impossibile.

In quali casi è riconosciuto il Diritto all’Oblio?

Non tutti i fatti di cronaca e i precedenti giudiziari possono essere rimossi dal web.
Perché il Diritto alla Cancellazione venga riconosciuto occorre considerare i seguenti fattori:

  1. la gravità del crimine commesso;
  2. il tempo trascorso dal fatto criminoso;
  3. la dimensione pubblica del soggetto interessato;
  4. la natura della notizia e l’incidenza sulla vita economica, sociale della nazione.

Nel caso del Sig Rossi, ad esempio, cancellare le tracce del furto commesso dal web non sarebbe difficile. Infatti, avremmo a che fare con un crimine di piccola entità, compiuto dieci anni fa da un anonimo cittadino.

Diverso è il caso in cui un personaggio pubblico (politico, celebrità, amministratore delegato di grandi aziende, ecc) si sia macchiato di un qualche crimine e voglia de-indicizzare i risultati che rimandano all’accaduto. Per via dell’interesse pubblico, il diritto all’informazione prevarrà (overriding) su quello alla privacy.

Esistono, poi, notizie che non “scadono” mai e ciò accade nell’interesse della comunità. Si pensi a una situazione estrema: un cittadino condannato per abusi sessuali, che alla vigilia di un colloquio come insegnante, inoltra richiesta di cancellazione. È impensabile che questa venga accolta.

Infine, è necessario valutare la natura della notizia in rapporto all’incidenza sul tessuto economico, sociale nazionale. Ciò significa che avranno la priorità di cancellazione: le false informazioni, i dati personali (recapiti, indirizzi), privati (informazioni sull’orientamento sessuale, religioso, ecc) e le informazioni sui minori.

In conclusione, possiamo affermare che il Diritto all’Oblio è sì un diritto, ma è anche un dovere umano, oltre che professionale accertarsi che esistano le condizioni per una sua corretta applicazione. Se l’argomento ti ha incuriosito e vorresti ulteriori approfondimenti e/o informazioni al riguardo, non esitare a contattarci.

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