Foto su internet e proprietà intellettuale

La spontaneità di un gesto divenuto ormai semplice e consueto come condividere la propria foto all’interno di un sito web o nel proprio profilo social può nascondere retroscena tutt’altro che piacevoli.

In ufficio al lavoro su un nuovo progetto, decidi di condividere su LinkedIn la foto della tua creazione in divenire per chiedere un consiglio ai tuoi contatti. Al mare con la famiglia, pubblichi su Facebook la foto di tua figlia che costruisce un castello di sabbia per mostrarla agli amici lontani. Durante la convention aziendale viene pubblicata sul sito web istituzionale la news con relative immagini dell’evento per comunicare i risultati raggiunti agli stakeholder di riferimento.

Gesti che sono ormai diventati quotidiani, a lavoro e nel tempo libero. Dietro la naturalezza del gesto, però, quali risvolti legali si nascondano in relazione ai contenuti pubblicati negli spazi web?

Ti siete mai chiesto come vengono tutelati i tuoi ricordi visuali? Com’è possibile evitare furti e difendere le proprie immagini, idee e progetti?  Una volta che uno scatto o una ripresa sono “nelle mani” del web quali forme di tutela possono garantire la tutela della privacy e della proprietà intellettuale dei contenuti realizzati?

La risposta è tutt’altro che scontata e la disciplina in merita, trattandosi di tematiche molto recenti, è tutt’altro che chiara e univoca.

Proviamo a mettere un po’ di ordine sullo stesso dell’arte.

Partiamo con la tutela del diritto all’immagine del singolo che è normata dalla disciplina in tema di diritto alla privacy. Con diritto alla privacy si fa riferimento al limite nell’utilizzo dei dati che riguardano le altre persone: le immagini di un soggetto ritratto in un video o in una foto costituiscono “dati personali” in quanto forniscono informazioni su quella persona.

Il diritto all’immagine, inoltre, è un istituto espressamente tutelato dalla legge sul diritto d’autore che subordina la liceità dell’utilizzo dell’immagine che ritrae un soggetto alla prestazione del consenso da parte dello stesso. Da tale norma vengono previste alcune ipotesi di legittimo utilizzo dell’immagine anche in assenza del consenso del soggetto interessato per finalità di stampo pubblicistico. In tutti i casi, comunque, è vietata la pubblicazione dell’immagine quando lesiva dell’onore, della reputazione e del decoro della persona ritratta.

Ma le fotografie non sono tutte uguali…

La legge le separa in due gruppi distinti e descritti in maniera precisa

  1. Opere di ingegno: contraddistinte dal carattere creativo e originale;
  2. Semplice fotografia: immagini che qualsiasi persona potrebbe comunemente scattare e sono prive di particolare pregio.

Nel primo caso, le opere di ingegno, l’oggetto della tutela non è rappresentato dall’oggetto ritratto ma dal modo in cui esso viene espresso: si pensi ad esempio alle fotografie realizzate da un artista come Oliviero Toscani. Tali immagini sono protette “qualunque sia il modo o la forma di espressione”, digitale compreso quindi. Non potranno mai essere utilizzate senza il consenso dell’autore, durante il periodo di tutela, se non ai fini di un uso strettamente personale. L’opera di ingegno fotografico gode di protezione per i 70 anni successivi alla morte dell’autore.

Le semplici fotografie, invece, costituiscono la maggior parte dei contenuti rinvenibili sulla rete. Tali immagini sono legalmente tutelate qualora nella fotografia siano riportate le seguenti informazioni:

  1. Nome del fotografo;
  2. Data di realizzazione;
  3. Nome dell’autore dell’opera eventualmente ritratta.

In questo caso le immagini non posso essere utilizzate da terzi se non previo pagamento di un compenso all’autore. Qualora, invece, non siano presenti tutti i requisiti suddetti, come spesso accade su internet, le semplici fotografie sono liberamente utilizzabili.

La normativa tutela le semplici fotografie per 20 anni dalla produzione.

Alla luce di ciò, quindi, possiamo desumere che si manifesta l’illecito per violazione del diritto d’autore quando vengono pubblicate immagini o video di un soggetto che ne è l’autore e il legittimo proprietario. Si commette, invece, un illecito trattamento dei dati personali quando si condivide, ad esempio all’interno di un profilo Facebook, una fotografia o un video che ritrae soggetti che non hanno autorizzato la pubblicazione del contenuto. La seconda casistica è quella più diffusa e frequente.

Ma come si ottiene questa autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine dai soggetti terzi? Essa è cosa diversa e slegata dal consenso a farsi fotografare o riprendere. Tale autorizzazione può essere tacita ma, in ogni caso, deve essere espressa in modo univoco e inequivocabile. Una volta ricevuta l’autorizzazione non è detto che essa duri nel tempo: può essere, infatti, revocata in qualsiasi momento dal soggetto ritratto. In tal caso, chi l’ha pubblicata è tenuto a rimuoverla. Nessuna responsabilità in tal senso, invece, è riconosciuta ai portali come Google o Facebook.

Esistono poi delle “marchiature” digitali che permettono di contrassegnare in modo univoco da parte dell’autore un contenuto multimediale presente sul web. Una di queste è il watermarking ovvero un ridotto numero di bits che viene inserito nel documento digitale (immagini, audio e video) in maniera del tutto invisibile. In questo modo è possibile identificare il legittimo autore e proteggere la proprietà intellettuale di un’immagine, un contenuto audio o un video.

Il watermark, per essere valido, deve avere determinate caratteristiche:

  1. Essere invisibile;
  2. Non essere identificabile;
  3. Deve essere robusto, ovvero resistere in modo inalterato ad eventuali compressioni dei dati.

Un altro modo per identificare le opere digitali da parte degli autori è il fingerprinting, ovvero, come dice il nome stesso, un’impronta digitale totalmente invisibile che viene apposta al file digitale al fine di scoraggiarne un’abusiva duplicazione e il conseguente illecito utilizzo.

Non risultano, invece, in alcun modo tutelate dal nostro ordinamento le immagini che ritraggono scritti di documenti, carte d’affari, oggetti e disegni tecnici.

YouTube, in assoluto il primo portale dedicato al caricamento dei contenuti digitali degli utenti, ha delle regole specifiche e dichiarate per il riconoscimento della proprietà intellettuale dei contenuti video e la relativa fruizione da parte di soggetti terzi. Infatti, chi pubblica le proprie riprese su YouTube ne mantiene la proprietà ma cede agli altri utenti del sito la possibilità di accedere alla visualizzazione del video, ma anche l’opportunità di ricavare dal video opere derivate. Con la pubblicazione di un video su Youtube, inoltre, si cede al portale il diritto di utilizzarlo per fini commerciali senza nessuna ulteriore richiesta di consenso specifico.

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