Profili Facebook Falsi: chi dovrebbe tutelarci e da cosa?

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Il web rappresenta ormai, a tutti gli effetti, una sorta di clone, o meglio di dilatazione, del mondo reale. I social network, in particolare, hanno dato vita ad un numero considerevole di identità virtuali teoricamente legate a persone fisiche.

Gli spazi social come Facebook danno la possibilità agli utenti di aprire un account, più comunemente identificato con il nome di “profilo”, che ha lo scopo di rappresentare virtualmente una persona reale. All’interno del proprio profilo Facebook è possibile pubblicare fotografie personali e raccontare di sé attraverso i post. Il social network, pertanto, rappresenta un vero e proprio diario virtuale della vita di una persona.

Facebook impone che i presupposti per l’apertura di un profilo Facebook siano l’età minima di 13 anni e l’utilizzo di un nome autentico, esattamente quello riportato sul proprio documento di identità. Le identità e la tutela delle stesse anche all’interno del mondo digitale rappresenta, pertanto, una sfida sempre più cruciale per il legislatore che ha creato progressivamente strumenti di tutela sempre più affinati ed efficaci.

Garante della privacy

Il codice della privacy a livello nazionale, infatti, mira a tutelare coloro i quali vedono il proprio nome e i propri dati utilizzati indebitamene da impostori virtuali.

Il Garante della privacy si è espresso fermamente in materia nel corso del 2016 imponendo a Facebook il blocco dell’utilizzo di profili “fake” (in gergo web e digitale è il termine che identifica i profili o le informazioni “false”). Il social network, inoltre, è tenuto a comunicare al vero interessato, il cui profilo è stato indebitamente creato e utilizzato da terzi, tutte le informazioni relative all’account falso.

Lo storico provvedimento, emanato dal Garante per la tutela della privacy l’11 febbraio 2016, fa riferimento a un caso accaduto ad un cittadino italiano. Il titolare dell’account Facebook, infatti, è stato oggetto di minacce e sostituzione di persona da parte di un soggetto terzo che ha creato un profilo all’interno del famoso social network utilizzando i dati sensibili e le immagini personali della vittima.

Il provvedimento n. 56 emesso dal Garante ha sancito l’ammissibilità del ricorso del soggetto leso nei confronti d Facebook Irlanda, residenza fiscale della società in Europa.

Gli elementi identificati dal provvedimento sono due:

1 – Il Garante italiano per la tutela della privacy ha la possibilità di intervenire nei confronti del soggetto estero e intercedere per la vittima agendo sulla società collegata di Facebook con sede in Italia

2 – Il soggetto leso, i cui dati personali sono stati trafugati e utilizzati da terzi, ha tutto il diritto di ricevere le informazioni relative al falso account. Il profilo “fake”, inoltre, deve essere disattivato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’effettuazione delle eventuali indagini in merito.

Il motivo dell’intervento del Garante della privacy sul tema è la volontà dell’ente di fornire uno strumento di rapida attuazione alle vittime che hanno subito un furto di identità digitale. I tempi della giustizia ordinaria italiana, si sa, non sono celeri e per accelerare l’interdizione dei colpevoli all’utilizzo del profilo falso è, quindi, intervenuto il Garante per la tutela della privacy imponendo a Facebook il blocco all’utilizzo dei profili clonati in modo illecito.

Reato

L’utilizzo di un profilo falso all’interno di Facebook costituisce il presupposto, in sostanza, della commissione di un reato. La semplice creazione di un account “fake”, però, non è elemento sufficiente per l’espletamento del reato. Tale azione, infatti, deve essere compiuta con lo scopo di portare vantaggio a se stessi o a terzi o danneggiare altri, anche attraverso comportamenti molesti.  La condotta posta in essere, pertanto, deve includere molestie, stalkeraggio o minacce nei confronti di soggetti terzi al fine di rappresentare a tutti gli effetti un reato.

Il vantaggio o danno identificato dalla normativa, che costituisce il presupposto della creazione del falso profilo, non deve trattarsi necessariamente di una prerogativa di tipo economico: talvolta un utente può decidere di clonare un account Facebook con un intento meramente ludico, per vantare la notorietà di un personaggio famoso o per puri scopi commerciali.

Il soggetto che ha commesso atto illecito copiando e utilizzando impropriamente le informazioni sensibili di un’altra persona  commette il reato di sostituzione di persona, regolamento dal codice penale italiano, e rischia una pena che può arrivare fino a un anno di reclusione.

L’articolo 494 del codice penale, infatti, cita testualmente: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.

Costituisce aggravante di tale condotta l’utilizzo di frasi offensive, da parte del falsario, che ledono la reputazione del soggetto clonato. In questo caso, infatti, prende corpo il reato di diffamazione aggravata.

Come denunciare

Nel caso in cui si riscontri la sussistenza della commissione di reato a seguito di un furto di identità, è necessario fare denuncia dell’illecito alla polizia postale, istituzione di riferimento in tema di reati informatici.

Per effettuare denuncia alla Polizia postale del luogo di residenza è necessario comunicare l’ID utente che identifica il molestatore. L’ID utente, infatti, non è altro che il codice numerico identificativo, una sorta di numero di targa virtuale del soggetto che lo usa.

Individuare l’ID utente di Facebook è davvero semplice:

  • Per i profili senza nickname specifico, basta guardare l’URL che compare nella barra degli indirizzi del browser quando si visita il profilo dell’impostore. L’URL avrà un formato simile a http://facebook.com/profile.php?=123456789… In questo caso, il numero riportato alla fine è l’ID che identifica quel particolare utente
  • Se l’utente ha scelto uno username specifico, simile a facebook.com/nome.cognome, è dunque necessario accedere all’area foto dell’utente. In tale sezione, cliccando su uno dei suoi album, è possibile notare che l’URL in alto sarà del tipo: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.529237716211.2047231.4 . Il primo dei due numeri alla fine del collegamento identificano l’album, l’ultimo, dopo il punto, identifica l’utente

 

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