AgCom rivede le garanzie per il copyright

[space height”10″] L’Autorità Indipendente per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) a fine marzo ha pubblicato il nuovo regolamento in materia di tutela del diritto d’autore, con la finalità di migliorare le garanzie legali per le opere digitali, per implementare nuove misure più efficaci per la repressione della violazione del Copyright.

L’argomento centrale del regolamento è costituito dal contrasto alla” pirateria“. L’evoluzione degli strumenti digitali se da un lato consente una fruizione immediata e il più delle volte gratuita,dall’altro, mette in serio pericolo chi quegli stessi dispositivi li crea e li gestisce. Internet, le trasmissioni radiotelevisive e con queste lo streaming, il webcasting e l’on-demand,  sono elementi che pur migliorando l’offerta per l’utente non tengono in considerazione tutele adeguate e chiare. Da qui l’esigenza di studiare nuove basi di legittimazione e dunque di protezione per il diritto d’Autore.

Uno dei primi istituti che l’agenzia ha rivisitato è stato il procedimento del ricorso all’autorità garante:

  • I Soggetti legittimati ad agire sono, dunque, sia gli Autori delle Opere che i relativi licenziatari dei Diritti d’Autore.

Che si tratti di canzoni, immagini, testi e simili possono essere oggetto di segnalazione, in prima istanza nei confronti di chi il servizio lo fornisce, come Youtube o Facebook stesso, perché posseggo gli strumenti per censurarli e, contestualmente inviare medesima segnalazione all’AGCOM, mediante apposita istanza per l’avvio del procedimento.

  • Il procedimento avrà la durata massima di 35 giorni a decorrere dalla data di istanza presentata con allegato la prova della titolarità del diritto d’Autore.

A questo punto, il Garante elabora una prima fase di giudizio dei requisiti formali e sostanziali per valutare la reale esistenza della violazione, accogliendo o rigettando il procedimento. Se accolto positivamente comunicherà ai prestatori del servizio internet di rimuovere l’oggetto della contesa. Se questi spontaneamente interverranno, dandone comunicazione all’AgCom, quest’ultima decreterà l’archiviazione del procedimento, perché risolto.

In caso di inadempienza invece, il soggetto per così dire “accusato” potrà apporre valide motivazioni che ostano alla rimozione, dimostrando che non vi è stata alcuna violazione.

Ricevute ed esaminate tali “controdeduzioni” l’organo competente potrà decidere o l’archiviazione del procedimento o per la mancata sussistenza delle motivazioni, adottare veri e propri “ordini perentori” per un’irreversibile rimozione, non oltre trenta giorni dalla ricezione della “sentenza”.

Alcune delle sanzioni prevedono oltre all’obbligo sopra citato, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito web o ammende pecuniarie.

La nuova regolamentazione gioca a favore di una semplificazione nelle procedure di rimozione dei contenuti che violano il diritto d’Autore da parte di chi gestisce le reti informatiche. E’ un po’ come se, in questo caso, per rimuovere ostacoli burocratici e dunque temporali, il garante si sostituisca all’autorità giudiziaria che se da un lato mettono in luce potenziali vulnus costituzionali, dall’altro giocano a favore della parte lesa o potenzialmente tale.

 

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[consulta il regolamento]

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