Marchio storico e contrasto all’Italian Sounding: novità del Decreto Crescita

Decreto Crescita 2019: introdotto il marchio storico, il registro dei marchi storici o di interesse nazionale. Previste misure di contrasto all’italian sounding

[space height = “15”]

Ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto Crescita, le cui norme sono attese dagli operatori. Interessante è il fatto che nel testo il Capo III è dedicato alla “Tutela del Made in Italy” e prevede.
– l’introduzione del marchio storico o di interesse nazionale, l’istituzione di apposito registro, nonchè misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il contrasto alla delocalizzazione di imprese titolari di marchi storici o di interesse nazionale.
– misure di contrasto all’italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi.

Andando con ordine, l’articolo 32 introduce il concetto di “marchio storico” che viene così espressamente definito: I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, aventi un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale. Viene quindi istituito un Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presso l’ufficio italiano brevetti e marchi la cui iscrizione è effettuata:
– su istanza del titolare o del licenziatario del marchio,
– dall’Ufficio italiano Brevetti e Marchi nel caso in cui vi sia stata notizia che l’impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

Attenzione particolare va prestata al fatto che l‘impresa titolare o licenziataria di un marchio storico che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al dì fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, deve notificarlo senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico fornendo una serie di informazioni di corredo disciplinate dall’articolo 32 in commento. Lo scopo è cercare una soluzione, infatti la norma si prefigge lo scopo di mettere in campo misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il contrasto alla delocalizzazione di imprese titolari di marchi storici o di interesse nazionale. La violazione di tali obblighi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del titolare dell’impresa titolare o licenziataria del marchio fino al 3% del fatturato medio annuo conseguito nell’ultimo triennio.

fonte fiscoetasse.com

 

 

Contattaci per saperne di più.

[su_button url=”https://www.studiorubino.com/rubinocz/contatti-roma/” style=”flat” background=”#2a508c” size=”14″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #f27320″]CONTATTACI[/su_button]

Lascia un commento

Studio Rubino Srl
PI: 02316340799

Via Cola di Rienzo, 265
00193 ROMA (RM)
Tel: (+39) 0350075287
staff@studiorubino.com