Cessione diritti d’autore: contratto e fiscalità
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Il contratto di cessione dei diritti d’autore è uno dei principali mezzi che regolano le collaborazioni giornalistiche ed editoriali: normativa e trattamento fiscale e previdenziale.
Le collaborazioni giornalistiche ed editoriali sono regolate, nella maggior parte dei casi e con un trend sempre crescente, da un contratto di cessione dei diritti d’autore. Riguardano attività svolte nel settore dell’editoria, delle traduzioni, del giornalismo, della pubblicità e del marketing. Può quindi interessate scrittori, traduttori, autori televisivi, editor, copywriter, giornalisti sia relativamente al mondo digitale che a quello tradizionalmente cartaceo.
Opera d’ingegno
Questa tipologia di contratto è così diffusa per una serie di motivazioni, la prima è che, dal punto di vista tecnico, non vincola alcuna delle due parti a obblighi particolari. Ad esempio non richiede che una parte metta a disposizione mezzi e strumenti all’altra, come un ufficio, un computer o altre risorse. Non richiede, osservando l’altro punto di vista, la presenza fisica in un dato ufficio oppure che l’attività lavorativa venga svolta secondo orari predefiniti.
L’unico aspetto fondamentale è appunto le cessione o trasmissione del risultato del proprio lavoro intellettuale.
La cessione di diritti d’autore, quindi, non si configura come un contratto di lavoro vero e proprio, ma solo un meccanismo attraverso il quale il lavoratore consente ad una terza parte di sfruttare il proprio ingegno in cambio di un corrispettivo.
Il diritto d’autore deriva quindi dal diritto commerciale, che prevede sfruttamento economico di un’opera di ingegno, ed è regolato dal Codice Civile Libro V, artt. 2575 e seguenti e dalle Leggi sull’Editoria, L. 633/1941, relative direttive comunitarie e L.128/2004.
Contratto cessione dei diritti
Il contratto di cessione sembra quindi uno strumento molto flessibile, da utilizzare in una moltitudine di casistiche.
Questo tuttavia deve contenere almeno:
- i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa;
- la tipologia di lavoro, ossia l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti (il testo da scrivere, con il relativo numero di pagine, piuttosto che il genere di traduzione da realizzare), quali diritti vengono ceduti (in base al tipo di diritti ceduti è possibile avere un contratto tipico o atipico, come vedremo di seguito);
- il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento.
Inoltre non deve contenere:
- orari di lavoro;
- le richiesta di realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita.
Trattamento fiscale e previdenziale
Come specificato in precedenza la cessione di diritti d’autore non rientra nel contesto dei contratti di tipo subordinato né in quelli di collaborazione occasionale, in quanto mancano appunto molti vincoli previsti da tali tipologie di contratto.
Per questo motivo esistono delle opportune regole dedicate alla cessione di diritti, ovvero:
- ritenuta alla fonte del 20% sulla base imponibile rispetto al corrispettivo che viene pagato all’autore;
- in alternativa al punto precedente, ritenuta alla fonte del 30% sulla base imponibile rispetto al corrispettivo che viene pagato all’autore in caso di soggetto non residente in Italia;
- base imponibile, per autori con meno di 35 anni, pari al 60% del compenso, a cui quindi si applica l’aliquota IRPEF;
- base imponibile, per autori con con età uguale o superiore ai 35 anni, pari al 75% del compenso, a cui quindi si applica l’aliquota IRPEF.
Esempio:
Un autore di 40 anni che cede un articolo giornalistico per 100 euro lordi, riceverà un compenso netto di 85 euro poiché 15 euro sono stati ritenuti alla fonte sulla base imponibile di 75 euro.
In nessun caso è prevista l’applicazione dell’IVA e non è da considerare la soglia dei 5000 annui prevista per il lavoro occasionale con ritenuta d’acconto poiché il diritto d’autore non è legato ad una prestazione lavorativa di tipo subordinato.
Tuttavia, poiché i redditi percepiti per la cessione di diritti d’autore sono comunque redditi, al momento della dichiarazione fiscale (Modello 730 o Modello Redditi), questi devono essere indicati alla voce “Altri redditi” e considerati come Redditi da Lavoro Autonomo.
Si applica il principio di cassa, ovvero i redditi devono essere dichiarati nel periodo in cui sono stati incassati e non al momento della stipula del contratto.
Dal punto di vista previdenziale, invece, si configura differenti casi di cui due però sono i più frequenti:
- il primo è che l’autore è un libero professionista iscritto a una delle Casse dei Professionisti, ossia INPGI per i giornalisti o altra cassa professionale. In questo caso sussiste l’obbligo contributivo in base alle regole delle differenti casse;
- il secondo è che l’autore è un lavoratore autonomo non iscritto a una cassa professionale. In questo caso non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata INPS.
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